Indennizzo per cessazione attività commerciale: chiarimenti


S’informa che l'Inps ha fornito alcuni chiarimenti  sulla compatibilità della prestazione in oggetto con la titolarità di altri trattamenti quali la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità/pensione anticipata e l'assegno sociale.

Al riguardo, viene comunque sottolineato che eventuali compatibilità sono ammesse soltanto in presenza di "concessione" dell'indennizzo e non di "proroga" dello stesso fino alle nuove età pensionabili.

  1. Compatibilità con pensione di vecchiaia

L'indennizzo per cessazione attività commerciale non può essere concesso a coloro che, al momento della domanda, sono in possesso delle età pensionabili previste dalla legge 214/2011 (tabella allegata a citata com. 51/2014).

L'indennizzo, pertanto,  non è estensibile fino al compimento dei 70 anni, né è concedibile ai soggetti già titolari di pensione di vecchiaia nella gestione commercianti o in possesso dei requisiti per la liquidazione della stessa.

  1. Compatibilità con pensione di anzianità e pensione anticipata

La prestazione in esame può, invece, essere concessa ai soggetti titolari di pensione di anzianità o di pensione anticipata nella gestione commercianti od in possesso dei requisiti per la liquidazione di tali trattamenti.

In tali casi, l'indennizzo verrà erogato sino al compimento delle già citate età pensionabili previste per la pensione di vecchiaia.

In ogni caso, il periodo di fruizione dell'indennizzo, sia in presenza di pensione di anzianità/anticipata sia successivo alla liquidazione dei predetti trattamenti pensionistici, non darà luogo ad alcun ulteriore accredito di contribuzione figurativa in quanto, com'è noto,  l'indennizzo è utile soltanto ai fini del conseguimento del diritto a pensione.

  1. Compatibilità con assegno sociale

L'indennizzo può essere concesso anche ai titolari di assegno sociale, tenendo, però, presente che la percezione dell'indennizzo stesso  comporta, per la maggior parte dei casi, la revoca dell'assegno sociale per superato limite reddituale (per l'anno 2014, pari ad euro 5.818,93).