ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Applicazione Reg. 1169/2011 e dei Regolamenti 1379/2013 (Pesca e acquacoltura) e 1335/2013 (Olio d'oliva)


Come noto, dal 13 dicembre u.s. sono applicabili le disposizioni del Reg. 1169/2011 riguardante la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

In particolare l'art. 44 del regolamento stabilisce l'obbligo di fornire le indicazioni relative agli allergeni per i prodotti sfusi.

Come tali si intendono i prodotti offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio, o imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore, o preimballati per la vendita diretta (i 'vecchi' preincartati).

Nella prima categoria sono inclusi anche i prodotti non preconfezionati serviti dalle 'collettività' che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d), del reg. 1169/2011, consistono in 'qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale'.

L'obbligo di cui all'articolo 44 del regolamento è direttamente applicabile e, pertanto, vigente.

Gli Stati membri possono imporre la fornitura di altre indicazioni obbligatorie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (quelle, cioè, previste per i preconfezionati) e, comunque, adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali tali indicazioni o loro elementi devono essere resi disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione.

Poiché, però, l'Italia non ha ancora adottato alcuna specifica disposizione in merito, bisogna ritenere che, al momento, le informazioni sugli allergeni debbano essere fornite in forma scritta, in modo che siano facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili.

Gli allergeni devono figurare nell'elenco degli ingredienti (nei casi in cui questo sia prescritto) con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II al regolamento e la denominazione di tale sostanza deve essere evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo.

Sul punto si evidenzia che il documento di domande e risposte (Q&A) rilasciato dalla Commissione a gennaio 2013 (allegato alla COM n. 30 del 28 novembre u.s.), chiarisce che, in assenza di una norma nazionale che disciplini la materia, le modalità da seguire saranno quelle previste dal regolamento per i prodotti preimballati (punto 2.5.2).

Ricordiamo che, ad oggi, il Ministero dello Sviluppo economico sta lavorando a una serie di provvedimenti:

a)    una circolare che stabilisce le modalità secondo le quali applicare le sanzioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 109/1992 alle violazioni delle disposizioni del regolamento, in attesa che sia definito il decreto legislativo di cui alla lettera d) (cd circolare ponte);

b)    una nota riepilogativa sulle disposizioni del regolamento 1169/2011 che sono ancora oggetto di interpretazione, nonché delle disposizioni del D.lgs. 109/1992 oggetto di quesiti alla DG SANCO in attesa di valutazione;

c)    una bozza di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che aggiornerà le disposizioni del D.Lgs. 109/1992, che fin qui ha disciplinato la materia dell'etichettatura, adeguandole a quanto previsto dal Regolamento 1169/2011. Il testo allegato alla presente comunicazione (all. 1) è quello modificato dal Ministero dello Sviluppo Economico in considerazione delle osservazioni delle Associazioni emerse durante l'incontro del 28 novembre u.s. ed è, pertanto, più recente rispetto a quello di cui alla COM n. 29 del 25 novembre u.s. pubblicata sul sito associativo. In proposito si segnala, tuttavia, che rispetto a tale bozza mancano ancora le posizioni ufficiali del Ministero della Salute e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

d)    una bozza di decreto legislativo recante le sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento e del DPCM di cui alla lettera c).

Infatti, poiché la disciplina sanzionatoria delle disposizioni dei regolamenti comunitari compete ai singoli Stati Membri, al momento la violazione delle disposizioni del Reg. 1169/2011 non è sanzionabile.

Proprio per evitare che tale vuoto normativo si protragga, il Ministero ha stabilito di emanare la circolare di cui alla lettera a) in attesa che siano definiti gli altri provvedimenti: di conseguenza la circolare dovrebbe essere pubblicata per prima.

In base alla bozza che abbiamo potuto esaminare, sembra, tuttavia, che le sanzioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 109/1992 non vengano estese anche alle disposizioni di cui all'art. 44 del Reg. 1169/2011.

Questo, d'altra parte, sarebbe coerente con il rango che la circolare riveste nel sistema delle fonti nazionali del diritto, in forza del quale essa non è in grado di introdurre nuovi obblighi nell'ordinamento, ma ha soltanto finalità informative, interpretative di una legge o di coordinamento. L'obbligo di indicazione degli allergeni contenuti nei prodotti somministrati, così come l'obbligo di evidenziazione degli allergeni nell'elenco degli ingredienti degli altri prodotti sfusi, costituiscono, invece, delle novità. 

Di conseguenza la mancata osservanza di tali obblighi, che oggi non è sanzionabile, non dovrebbe esserlo neppure a seguito dell'emanazione della circolare.

In proposito, quindi, bisognerà attendere l'emanazione del DPCM recante gli obblighi per gli operatori che commercializzano o somministrano prodotti sfusi, nonché del decreto legislativo recante l'impianto sanzionatorio corrispondente.

Ricordiamo, infine, che la Confederazione si sta battendo affinchè il nostro Paese non precluda alle imprese di ristorazione la possibilità di fornire l'indicazione sugli allergeni anche oralmente.

Dobbiamo, tuttavia, chiarire che tale indicazione orale dovrà sempre essere verificabile e, pertanto,  anche per prevenire eventuali possibili contestazioni da parte delle Autorità di controllo, si invitano tutte le componenti del Sistema ad adoperarsi fin d'ora affinché le imprese associate operino una ricognizione sulla fattibilità dell'indicazione orale degli allergeni, nei termini già specificati, il più rapidamente possibile e senza attendere l'emanazione dei provvedimenti citati.

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Dal 13 dicembre u.s., oltre al Reg. 1169/2011, si applicano anche i Regolamenti 1379/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e 1335/2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 concernente le norme di commercializzazione dell'olio d'oliva. Entrambi i regolamenti sono allegati alla presente comunicazione.

L'art. 35 del reg. 1379/2013 (all. 2) stabilisce che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura possono essere offerti per la vendita al consumatore finale o a una collettività solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino:

a)    la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico;

b)    il metodo di produzione, in particolare mediante i termini '…pescato…' o '…pescato in acque dolci…' o '…allevato…',

c)    la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci, come previsto nella prima colonna dell'allegato III del regolamento;

d)    se il prodotto è stato scongelato;

e)    il termine minimo di conservazione, se appropriato.

L'obbligo di indicare se il prodotto è stato scongelato non si applica:

a)    agli ingredienti presenti nel prodotto finito;

b)    agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;

c)    ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, conformemente all'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;

d)    ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccatura o ad una combinazione di uno di questi processi.

Il paragrafo 2 dell'articolo stabilisce che, per i prodotti non preimballati della pesca e dell'acquacoltura, le informazioni obbligatorie possono essere fornite per la vendita al dettaglio tramite informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster.

Il reg. 1335/2013 (all. 3), invece, modifica il reg. 29/2012 riguardante l'olio di oliva. Tra le modifiche che introduce, in particolare, stabilisce che:

  • per gli oli di oliva e gli oli di sansa di oliva, l'indicazione delle condizioni particolari di conservazione degli oli, al riparo della luce e del calore, deve figurare sull'imballaggio o su un'etichetta ad esso apposta;
  • l'indicazione della denominazione e quella dell'origine devono essere raggruppate nel campo visivo principale sia sulla stessa etichetta o su diverse etichette apposte sullo stesso recipiente, sia direttamente sul medesimo recipiente. Ognuna di queste indicazioni obbligatorie deve apparire integralmente e in un corpo di testo omogeneo;
  • per l'olio extra vergine di oliva e l'olio di oliva vergine, l'indicazione della campagna di raccolta può figurare soltanto quando il 100 % del contenuto dell'imballaggio proviene da tale raccolta.

In ogni caso, l'articolo 2 del regolamento chiarisce che i prodotti conformi alle disposizioni del regolamento 29/2012, che sono stati fabbricati ed etichettati nell'Unione o importati nell'Unione e immessi in libera circolazione prima del 13 dicembre 2014, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.