Con la circolare in oggetto (cfr. allegato) i due Ministeri hanno reso note le caratteristiche dei dispositivi di chiusura delle confezioni degli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi (art. 18 legge 161/2014).
Il cd "tappo antirabbocco" dovrà pertanto avere le seguenti due caratteristiche:
La circolare ha infine chiarito la liceità dell'eventuale utilizzo di confezioni "monodose" anche se le stesse non impieghino tappi antirabbocco poiché le medesime, una volta aperte, vengono o utilizzate integralmente oppure la confezione rimane comunque aperta o alterata.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 9/2013, la sanzione per la violazione di questa disposizione comporta l'applicazione, al titolare del pubblico esercizio, della sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 8000 euro e la confisca del prodotto.