Tappo Antirabbocco Circolare MISE-MIPAAF del 15 dicembre 2014

DISCIPLINA ATTIVITA' COMMERCIALI


Con la circolare in oggetto (cfr. allegato) i due Ministeri hanno reso note le caratteristiche dei dispositivi di chiusura delle confezioni degli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi (art. 18 legge 161/2014).

Il cd "tappo antirabbocco" dovrà pertanto avere le seguenti due caratteristiche:

  1. impedire un nuovo riempimento della confezione e comunque una modifica del contenuto della stessa;
  2. risultare saldamente vincolato al collo della bottiglia o in generale al recipiente in modo tale da non essere possibile la sua asportazione con un mero intervento manuale ovvero senza mostrare, in caso di avvenuta effrazione, l'alterazione del dispositivo dosatore e/o degli elementi che lo rendono solidale al contenitore, ovvero segni evidenti della manomissione, facilmente rilevabili all'esame visivo del controllore o dell'utilizzatore.

La circolare ha infine chiarito la liceità dell'eventuale utilizzo di confezioni "monodose" anche se le stesse non impieghino tappi antirabbocco poiché le medesime, una volta aperte, vengono o utilizzate integralmente oppure la confezione rimane comunque aperta o alterata.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 9/2013,  la sanzione per la violazione di questa disposizione comporta l'applicazione, al titolare del pubblico esercizio,  della sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 8000 euro e la confisca del prodotto.