Lo Statuto elenca all'art. 12 ("Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali") specifiche garanzie per il contribuente nel caso in cui la sua attività sia sottoposta a ispezioni e verifiche contabili da parte degli uffici dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza.
Le principali regole:
L’art. 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha previsto una serie di disposizioni che incidono sull’attività di verifica da parte degli uffici delle Agenzie fiscali e della Guardia di finanza.
Gli interventi intendono sia affermare i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, sia stabilire la programmazione ed il coordinamento degli accessi presso i locali delle imprese da parte dei vari soggetti interessati, nonché la permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente. La Guardia di finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese